venerdì 9 dicembre 2011

BDSM e minori, due mondi che non possono coesistere

Uno dei requisiti fondamentali e inderogabili per l'accesso alle pratiche BDSM (1) è la maggiore età legale, in Italia 18 anni. Lo sviluppo completo del sistema limbico (emozioni e ricordi) avviene tra i 14 e i 15 anni mentre la corteccia cerebrale prefrontale (capacità di prevedere conseguenze e rischi del proprio operato) arriva a pieno sviluppo solo a 20 anni. In base a questa considerazione la capacità negoziale di un minorenne è fortemente abbassata dall’emozione e dal desiderio. Pretendere che, almeno, si rispetti questo limite legale è il minimo  per un praticante sia che si riconosca nel RACK (2) sia che si riconosca nel SSC (3). Ancora una volta si tratta di compiere una scelta operativa chiara e oggettiva nell’entrare consapevolmente nel mondo del BDSM.
 


Uno dei requisiti fondamentali e inderogabili per l'accesso SSC o RACK alle pratiche BDSM è la maggiore età legale, in Italia 18 anni; questo requisito inderogabile è qualche volta oggetto, anche in forum a tema BDSM, di critiche relativistiche la cui radice è duplice ma, in entrambi i casi, totalmente inaccettabile. Queste critiche sono, in soldoni:
1) la maggiore età "sessuale" in Italia è fissata a 14 anni e quindi, siccome il BDSM è un aspetto della sessualità, con questa età si è in grado di praticare e, semmai, la pregiudiziale è legale ed è connessa al rischio penale di sottrazione di minore o di violenza personale per querela dei genitori;
2) la maggiore età fissata per legge non necessariamente si riflette nell'effettiva maturità e consapevolezza di una persona che può pervenire a tale livello anche prima, in relazione alle personali predisposizioni e all'ambiente di sviluppo.
Queste due posizioni, il più delle volte espresse in piena buona fede e per vox populi, sono il frutto di una concezione errata e distorta dei fondamenti stessi della filosofia SSC.
La base dell'SSC è, in primo luogo, la consensualità; la consensualità presuppone un "contratto" nel quale entrambe le parti s’impegnano a mantenere precisi limiti e precise formule di comportamento consapevolmente negoziate.
La maggiore età per la stipula di contratti non invalidabili in difetto d'età è, nel nostro sistema giuridico e sociale, 18 anni e il BDSM-SSC sottende questo necessario caposaldo contrattuale (in termini tecnici “negoziazione dei limiti”) in tre dei quattro requisiti di base: maggiore età legale, piena capacità d'intendere e di volere, consenso in totale assenza di coercizione fisica o morale.
Questi tre requisiti sono, come già accennato, oggetti e soggetti di qualche diatriba filosofica di tipo relativistico. In questo scritto sarà fissata e dimostrata la natura oggettiva e pratica del primo requisito: la maggiore età legale.
Per rispondere alla prima critica basata sull’assimilazione tra BDSM e sesso convenzionale basta pensare che nell’ambito delle pratiche di “erotismo estremo” un atto sessuale di tipo convenzionale, genitale e riproduttivo, sempre che sia presente, precede o segue o fa da contorno ad una serie di azioni del tutto estranee al naturale accoppiamento. Queste azioni richiedono piena consapevolezza dei reciproci desideri, limiti e conseguenze, in poche parole una negoziazione delle pratiche e pertanto necessita possedere la capacità di comprendere in piena lucidità il quadro “contrattuale” nel quale ci si sta impegnando. Essendo quindi senza fondamento l’assimilazione tra “attività sessuale convenzionale” e “sessualità BDSM” decade e cade nel nulla la pretesa di porre a 14 anni il limite di maggiore età sessuale anche per “giocare” nel BDSM e questa incompatibilità vale anche per pratiche ritenute -a torto e in modo superficialmente soggettivo- “soft” nell'ambito del BDSM.
Fuori uno!

Rimane la seconda critica. Fissato e certo che il BDSM-SSC (ma anche il RACK a pensarrci bene e forse ancora di più) richiede come requisito fondamentale la capacità personale di “chiudere” contratti in modo consapevole e fatta salva la presenza di notevoli e doverose conseguenze penali laddove questa capacità è per legge negata (fino al raggiungimento della maggiore età legale si rimanre sotto tutela dei genitori) è vero o non è vero che questo limite legale può non coincidere con l’effettiva maturità psicofisica di una persona?
La vox-populi vorrebbe che tale limite sia, in effetti, del tutto convenzionale e che al di sotto di tale limite in realtà “dipende dalla persona” e “dalle situazioni”. Ma vox populi non sempre è espressione di vox dei. Ribadisco e torno a ricordare, per chiarezza, che vi sono possibili conseguenze penali, questo è fuor di dubbio ma le conseguenze penali non sono il tema dell'articolo. Non lo sono perchè il "non fare" in relazione ad una legge è come "invitare a fare" salvo poi pagare un buon avvocato per negoziare il minimo della pena o l'impunità.
L’estrema delicatezza dell’argomento impone chiarezza di vedute e d’intenti, laddove si richiede chiarezza non vale consigliare ambiguamente, come mi è capitato di leggere ultimamente, di "astenersi nel dubbio", è necessario per noi praticanti S/M fugare ogni dubbio e lasciare sgombro il campo da ogni ambiguità. Solo così, domani, chi trasgredisce potrà essere, e a ragione, indicato come "fuori dalla nostra comunità", non partecipe di regole comuni e non condivisibile nel comportamento, quindi, estraneo al BDSM.
Per fare chiarezza è necessario cercare, prima di tutto, il fondamento oggettivo della legge. Il limite della maggiore età contrattuale è fissato a 18 anni in Italia, dopo un periodo nel quale è stato mantenuto a 21 anni. Quindi, osservando questa inversione, si può pensare che tale limite sia del tutto arbitrario e che con il tempo si tenda a ridurlo. Questo falsa impressione nasce anche in relazione alla serrata campagna di disinformazione che alcune lobby automobilistiche stanno conducendo in Europa presso i più giovani per abbassare l'età patentabile ai 16 anni e allargare il bacino d'utenza dei loro prodotti.

Niente di più sbagliato. Nel medioevo e a seconda degli stati era fissata a 14-15 anni circa. Nella Francia prerivoluzionaria il potere del Pater Familias arrivava fino ai 25 anni del figlio in base a leggi di diritto romano, in alcuni cantoni svizzeri nello stesso periodo era fissata a 16 anni.
E' chiaro che la maggiore età contrattule, capacità giuridica di agire e possedere, fino a qualche tempo fa teneva in considerazione tre aspetti:
1) la ridistribuzione sociale delle proprietà dalla famiglia ai figli: laddove questo aspetto era prioritario, l’economia era del tutto basata sui fondi agricoli e le risorse scarseggiavano si tendeva ad accentrare il potere sul patriarcato, centralizzando le risorse ed elevando la maggiore età per ritardare il momento della spartizione dell’azienda-famiglia tra innumerevoli figli;
2) l'aspetto riproduttivo: laddove una donna (quindi un peso economico) raggiungeva l'età corretta per la riproduzione doveva essere data ad altri per la formazione di una nuova famiglia abbassando di fatto la maggiore età per alleviare l'onere di sostentamento, questo avveniva in genere dove l’economia era di tipo pastorale e rifletteva l’assenza di reali proprietà immobili;
3) l'aspetto di trasformazione fisica che innegabilmente tendeva a sedarsi verso i 18-19 anni anche in quel tempo.
Si tratta pertanto d’un percorso tortuoso storicamente e socialmente poco conosciuto ai più ma caratterizzato da ripensamenti e distinguo non solo tra nazione e nazione, economia ed economia ma anche, nella stessa nazione, tra "popolo" e "nobiltà". Tempi in cui la vita umana e la sua dignità erano soggetti di scarso interesse.
Attualmente e per la nostra società occidentale, imperniata sul rispetto formale e sostanziale delle libertà individuali, sulla dignità della vita umana giuridicamente salvaguardata, l'aspetto preminente è quello della capacità di operare scelte avendo a conoscenza e ben chiare le conseguenze di queste scelte.
Sarà solo grazie ad un caso o solo in base l'osservazione pragmatica ed empirica dei comportamenti adoloescenziali ma, alla fine, questa capacità fissata per legge quasi coincide (ma dubito che coincida per mera "coincidenza") con alcuni capisaldi molto scientifici e ampiamente dimostrati sullo sviluppo della mente umana. E quando si parla di sviluppo si parla di sviluppo neuro-fisiologico.
Lo sviluppo completo del sistema limbico (emozioni e ricordi) avviene tra i 14 e i 15 anni mentre la corteccia cerebrale prefrontale (capacità di prevedere conseguenze e rischi del proprio operato) arriva a pieno sviluppo solo a 20 anni. Questo significa che mediamente un adolescente ha un sistema perfettamente adulto per creare e reagire agli stimoli emotivi (piacere, dolore, paura, amore, desideri sessuali) ma fino a 20 anni circa, e in condizioni di stress emotivo, non è in grado di regolare la propria risposta, il proprio comportamento in base allo scenario, anche rischioso, che si prefigura come conseguenza alla propria azione.
Secondo B.J. Casey, Rebecca M. Jones e Todd A. Hareb (The Adolescent Brain - 21/07/2008) la propensione degli adolescenti ad "infilarsi" in situazioni ad alto rischio (corse in auto, alcoolismo, droga, sesso senza protezione) non è legata solo alla scarsa capacità cerebrale di valutare le conseguenze del proprio operato (per altro tipica anche dei bambini) ma anche alla lotta serrata tra un sistema limbico adulto e con esigenze da adulto ("fai, è fico, che ti frega, poi si vedrà") e il sistema prefrontale ("non fare, ci perdi") che vede il primo vincente in situazioni emotivamente forti. Ad esempio in stati emotivi come quelli che genera il BDSM, anche solo immaginato.
In base a questa considerazione la capacità negoziale di un minorenne è fortemente abbassata dall’emozione e dal desiderio. Che questa situazione sia poi ritrasferibile sul piano legale a noi praticanti poco interessa. Che in altre condizioni sociali, in altri paesi, in altre civiltà contemporanee o passate la maggiore età si raggiunga o si raggiungesse prima dei 18 anni, ancora, poco importa. Semmai, e in base a queste considerazioni sulla ridotta o assente capacità negoziale sotto l’effetto di elevata emotività e desiderio, si potrebbe, per rimanere in SSC, richiedere che l'età legale venga alzata d’un paio d'anni, giusto per essere certi che la persona possa pesare con cognizione di causa se farsi legare ad un letto e farsi frustare o se rispondere, magari, "oggi non me la sento, lo desidero tanto, mi eccita l’idea ma preferisco prima capire cosa mi succederà veramente".
La stessa cosa vale se si tratta di BDSM tra minori? Certo, certo e sempre certo. Proprio per questa situazione, questo fattore emotivo che gioca tutto a favore del sistema limbico e irrazionale, due minori che tra loro interagiscono nel BDSM possono essere potenzialmente pericolosi e dannosi per se stessi tanto quanto due adulti totalmente ubriachi, sempre che i minori non decidano per un bel cocktail di sesso, BDSM, droghe e alcool alla faccia dei vecchi scassamaroni.
Esiste ed è disponibile, oltre il lavoro citato, un'ampia bibliografia scientifica che giustifica in modo diretto e inoppugnabile che la maggiore età fissata a 20-21 anni è legata a fattori di sviluppo fisico e mentale ben conosciuti e noti e che l'abbassamento di questa a 18 (voluto in Italia nel 1975 solo per allargare l'elettorato attivo del Parlamento) è, invece, la vera anomalia.
Pretendere che, almeno, si rispetti questo limite legale è il minimo opeativo per un praticante che si riconosca nel consensuale-sano-sicuro. Non vale, invece, invocare le favole di "una volta" sulle bisnonne madri a quattrodici anni. Con il BDSM non ci azzecca per niente. Una volta le necessità primarie erano sopravvivere, lavorare, riprodursi. Che si fosse senza una mano o che il cervello non avesse ancora raggiunto il suo pieno sviluppo poco importava di fronte alla difficoltà della vita e nella lotta quotidiana per la sopravvivenza: si faceva, si operava con quello che c’era e con quello s’arrivava al giorno seguente. Ora, ora che possiamo, lasciamo che i nostri giovani crescano in santa pace, sviluppino le loro capacità ed entrino nella vita sociale con tutto il necessario per compiere scelte consapevoli ed assumerne in pieno le responsabilità legali e morali.

Niente di relativistico e filosofico quindi, ancora una volta si tratta di compiere una scelta operativa chiara e oggettiva nell’entrare consapevolmente nel mondo del BDSM così come nella vita degli adulti e questo non solo è un diritto della persona ma è anche un dovere dei praticanti di lungo corso: vigilare e avvertire, diffondere una cultura sostanziale e chiara, attraverso l’informazione trasparente e concreta sul nostro mondo e sulle nostre scelte.

Note


(1) BDSM: Bondage & Discipline, Domination & Submission, SadoMasochism. E’ un acronimo coniato in comunità internettiane statunitensi agli inizi degli anni ’90 per includere nella galassia del “sadomaso” anche pratiche di bondage (legature sessuali, artistiche e/o rituali) e di D/s (Dominazione/sottomissione) esplicitamente non legate a dolore e/o a contatto fisico.

(2) RACK: acronimo di Risk Aware Consensual Kink, letteralmente "sadomaso (e altro) consensuale i cui rischi sono stati identificati e accettati dalle parti". Secondo alcuni praticanti è una filosofia portante  mentre secondo altri è solo una modalità di negoziazione tra dominanti e sottomessi. Il termine è stato coniato da
Gary Switch intorno al 1990 negli USA come risposta e reazione all'applicazione rigida e non ragionata dell'SSC, vedasi nota a seguito.

(3) SSC: Sano, Sicuro e Consensuale. E' uno slogan introdotto negli anni '80 dello scorso secolo per integrare la sottocomunity sadomaso (BDSM) nella più ampia comunity gay che si trovava politicamente imbarazzata dalla presenza di aderenti con inclinazioni apparentemente (ed alcune volte non solo apparentemente) violente e fuori dalla legge e dal buon senso. E' stato ricavato dallo statuto costitutivo di una delle più grandi associazioni di gay sadomaso di New York City. Attualmente è la filosofia di base della maggior parte dei praticanti BDSM (eterosessuali e gay) anche se una minoranza tende a dare più peso ad un approccio RACK alle proprie pratiche. Per ulteriori informazioni si rinvia all'articolo a riguardo: SSC ... Storia e geografia di una perversione.

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